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Note operative e modulistica

L’art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, dispone che chiunque cede (a chiunque, extracomunitario o comunitario) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza (nel nostro Comune, quindi, al Sindaco), entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Per questo tipo di comunicazione, ulteriori note chiarificatrici sono incluse nel presente modulo per la cessione a cittadini italiani o comunitari.
 
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L’art. 7 del d.lgs 25 luglio1998, n. 286, stabilisce l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza (nel nostro Comune, quindi, al Sindaco), entro quarantotto ore, l'aver dato ospitalità o alloggio ovvero l'aver ceduto la proprietà o il godimento di un immobile a persona straniera extracomunitaria (e quindi a persona proveniente da stati esteri diversi da quelli che appartengono all'Unione Europea).
Per questo tipo di comunicazione si propone il presente modulo per la cessione a cittadini stranieri (extracomunitari) o apolidi, completo dei relativi riferimenti normativi.
Si rammenta che il presente articolo è stato modificato dal comma n. 1184 dell'art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ha abolito l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, l'assunzione di un cittadino straniero extracomunitario.
 
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In sintesi, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 21/3/1978 n° 59, la comunicazione, nell’ipotesi di cessione o godimento a qualsiasi titolo per un periodo superiore ad un mese, deve essere resa indipendentemente dalla nazionalità dell’ospite, mentre, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs 286/98, la comunicazione deve essere resa per i soli cittadini extracomunitari ospitati (e quindi a persone proveniente da stati esteri diversi da quelli che appartengono all'Unione Europea), a prescindere dal periodo di loro permanenza nell’immobile oggetto della comunicazione stessa.
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