Al Consiglio spetta l’adozione degli atti di indirizzo generale ed è dotato di autonomia funzionale e amministrativa. Il numero dei componenti varia notevolmente secondo gli ordinamenti ed è proporzionale al numero di abitanti del comune. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l’elezione dei consiglieri avviene con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del sindaco.
Le funzioni del consiglio comunale consistono nel definire le linee guida alle quali gli altri organi - quali sindaco, giunta, dirigenti e responsabili - si devono attenere per il perseguimento dei fini dell’Ente. Alcune materie di sua competenza sono: statuti e regolamenti dell’ente, di uffici e servizi; piani e bilanci annuali finanziari, elenco annuale dei lavori pubblici, piani territoriali ed urbanistici, convenzioni tra comuni e tra comuni e provincia o di altre forme associative; funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; concessione dei pubblici servizi; istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; acquisiti e alienazioni immobiliari, appalti e concessioni; nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni ecc.
Le manifestazioni di volontà del Consiglio comunale, ovvero le deliberazioni avvengono attraverso successive fasi, quali la convocazione del consiglio, la discussione, la votazione, la verbalizzazione e infine la pubblicazione nell’Albo Pretorio, in seguito alla quale divengono esecutive.
Lo scioglimento del consiglio comunale può avvenire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno quando compaiono gravi atti contrari alla Costituzione, violazioni di leggi o gravi motivi di sicurezza e ordine pubblico, per dimissione o rimozione del sindaco. Inoltre i singoli consiglieri possono cessare dalla carica per decesso, decadenza, rimozione o dimissioni.