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Bilancio di previsione 2016 - 2018

Bilancio di previsione 2016 2018

A partire dal 2016 tutti gli enti locali devono redigere il bilancio di previsione secondo i criteri previsti dall’art.3 – comma 1 – D.Lgs.118/2011 s.m.i. lo stesso prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

a) della programmazione;

b) della contabilità finanziaria;

c) della contabilità economico-patrimoniale;

d) del bilancio consolidato.

I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza e cassa per la prima annualità, di sola competenza per le annualità successive e attenzione: non più bilancio annuale e pluriennale, ma un unico documento triennale

Per quanto riguarda la contabilità finanziaria, la principale novità riguarda il NUOVO PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA (“POTENZIATA”)

il quale – secondo la nuova formulazione – prevede che :

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.

 

INVESTIMENTI

Per quanto riguarda gli investimenti, la “necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria” verrà garantita attraverso l’iscrizione in bilancio di un FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, costituito da un saldo finanziario (ossia una posta meramente contabile ed iscritta al solo fine del pareggio di bilancio) che rappresenta risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

RESIDUI

Il nuovo principio della competenza finanziaria comporta una diversa modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Una seconda novità di rilievo riguarda la reintroduzione dell’obbligo di REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE DI CASSA,

da affiancare alle previsioni di competenza.

Terza novità : diversi SCHEMI DI BILANCIO

per le ENTRATE, suddivisione in:

Titoli, che rappresentano la fonte di provenienza (passeranno dagli attuali 6 a 9);

Tipologie, che individuano la natura delle entrate;

Categorie, che dettagliano l’oggetto dell’entrata con separata indicazione delle entrate non ricorrenti

Capitoli/Articoli

per le SPESE, una suddivisione in:

Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici

Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire

•gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni

Titoli, che rappresentano i principali aggregati economici (passeranno dagli attuali 4 a 7)

Macroaggregati, che rappresentano la natura economica della spesa

Capitoli/Articoli

 

D.lgs. 118/2011 Art. 10 Bilanci di previsione finanziari

1. Il bilancio di previsione finanziario è triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2.Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.

 

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DUP.

•Il bilancio di previsione finanziario è triennale; le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli (spesa) e per titoli e tipologie (entrata).

•Una ulteriore ripartizione delle risorse è svolta dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il Piano Esecutivo di Gestione.

Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

•a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

•b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

 

Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario (art. 162 TUEL)

Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, in:

titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

 

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

 

Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate in:

missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli.

 

Ai fini della gestione, nel Piano Esecutivo di Gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

 

Il bilancio di previsione finanziario indica:

a)l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c)l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

d)l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

 

Nel bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente

 

Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.

Per assicurare trasparenza, comparabilità e aggregabilità delle informazioni secondo criteri europei, la parte Spesa è articolata in:

 

MISSIONI

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni attraverso l’utilizzo di risorse:

•• Finanziarie

•• Umane

•• Strumentali

Sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

 

PROGRAMMI

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Il programma è raccordato con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari.

 

Vedi le Entrate iscritte nel Bilancio di previsione 2016 2018 -

Vedi le Spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 2018 -

 

D.U.P.

Il Dup è lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui si unificano le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione. A differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, il Dup non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio.

E’ importante ricordare che le linee programmatiche (articolo 46 del Dlgs 267/2000) sono l’unico documento di indirizzo strategico su cui costruire il Dup. E’ composto da sezione strategica e sezione operativa.

La Sezione Strategica (SeS)

•La Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento (definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), gli indirizzi strategici dell'ente.

 

In particolare, la sezione strategica individua:

•le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;

•le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;

•gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

•gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi.

La Sezione Operativa (SeO)

La sezione operativa del DUP costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Orizzonte temporale: pari a quello del bilancio di previsione.

In ordine al suo contenuto finanziario, la sezione operativa è da redigersi per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio.

In considerazione dello specifico contenuto la sezione operativa costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

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