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Ravvedimento Operoso

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Le tipologie di ravvedimento (tre fino alla fine del 2014) sono diventate quattro con la Legge di Stabilità 2015:

    Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
    Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
    Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
    Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.
    Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Il nostro applicativo web permette, quando necessario di effettuare i calcoli del ravvedimento operoso.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale sarà pari allo 0,5 annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)

Per il 2014 il tasso di interesse legale è pari all'1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013).

Per il 2012 e il 2013 il tasso di interesse legale è il 2,5% annuo.

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