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Ravvedimento Operoso

Luglio 2024 - Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Con il DLgs 14 giugno 2024 , n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.
Sono diverse le novità introdotte dal Decreto.
Per gli aspetti di nostro interesse le due principali novità sono relative al valore percentuale della sanzione minima che passa dal 30 al 25% (dal primo settembre 2024) e nell'immediato, gli effetti sul ravvedimento operoso dopo il primo anno dalla scadenza della presentazione o dall'omissione.
In particolare la sanzione è ridotta (vedi pagina -42- della Gazzetta Ufficiale " «Art. 13 (Ravvedimento) .... ") :

Quindi sul lungo periodo la sanzione del ravvedimento operoso passa da 1/6 ad 1/7 (ovvero fino a settembre dal 5% al 4,29% dell'importo non versato) tranne in caso di comunicazione dal Comune, come specificato, nel qual caso la sanzione da applicare è pari ad 1/6.
Mentre per gli omessi versamenti fino ad un anno non ci sono cambiamenti nella sanzione.

L'istituto del Ravvedimento operoso era già stato sostanzialmente modificato con  la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019)

Veniva esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

 

 

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