Palazzo Comunale, via Umberto I, 1 55023 Borgo a Mozzano (LU)
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È l'imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale, determinata per persona e per pernottamento.
In queste categorie rientrano:
Sono tenute al pagamento dell'Imposta le persone non residenti nel Comune di Borgo a Mozzano che pernottano nelle strutture ricettive sopradescritte, fatte salve le esenzioni previste dal Regolamento Comunale vigente.
L’imposta è dovuta fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
Chi gestisce una struttura ricettiva sul territorio comunale è responsabile del pagamento d’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Il responsabile d’imposta, deve :
Per le attività di Locazione Turistica: Si richiama ad un'attenta valutazione e verifica della propria posizione in relazione alle disposizioni di legge (comma 5-ter dell’art. 4 del D. L. n. 50 del 2017) ai fini della corretta individuazione del responsabile del versamento dell'imposta
Nelle locazioni brevi - vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (...) mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare – la norma stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del versamento ( e degli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale). Tali soggetti, in fase di registrazione della struttura sono Dichiaranti
L'apertura di nuove strutture ricettive e l'avvio di attività di locazione turistica comporta l'obbligo di registrazione in concomitanza con l'inizio dell'attività .
Come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito con la Legge n. 120/2020 l'accesso al portale dedicato è possibile da tale data solo attraverso un'identità digitale ( SPID o CIE).
La registrazione si effettua trasmettendo all'Ufficio, per il tramite del Protocollo Generale, il " Modulo di Richiesta di registrazione". Una volta presa in carico la struttura, l'Ufficio ne darà comunicazione al richiedente che potrà quindi accedere al portale mediante SPID o CIE/CNS.
Qualora il Responsabile di Imposta non sia ancora provvisto di identità digitale o non possa ottenerla dovrà contattare l'Ufficio Tributi che fornirà indicazioni in merito all'accesso alla procedura di accesso.
Il responsabile d'imposta deve inviare una comunicazione trimestrale al Comune contenente i pernottamenti registrati per il calcolo dell’imposta di soggiorno e l’imposta dovuta.
Attraverso il portale dedicato https://imposta-soggiorno.org/borgoamozzano/ - cui si accede previa registrazione - è possibile compilare e trasmettere online la comunicazione.
La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti imponibili entro la fine del messe successivo alla chiusura del relativo trimestre:
La mancata presentazione della comunicazione o la presentazione di una comunicazione trimestrale infedele, costituisce violazione di norma regolamentare.
Entro le stesse scadenze previste per la comunicazione, deve essere effettuato il versamento.
L'imposta non è dovuta per i pernottamenti da parte dei soggetti di seguito indicati:
N.B:
Beneficiano della riduzione del 50% dell’imposta gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate, master o stage formativi;
L’imposta si applica in misura ridotta del 100% ai lavoratori dipendenti che per esigenze di servizio soggiornino nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano per più di cinque giorni all’anno, anche non consecutivi. La riduzione si applica a decorrere dal sesto pernottamento.
Il riconoscimento delle esenzioni e riduzioni è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’ attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza deve essere acquisita dalla struttura ricettiva ospitante la convenzione stipulata dall’Ente gestore intermediario con l’Ente preposto dal Ministero dell’Interno.