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L'articolo 13 del DL 201/2011 introduce l'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, già a decorrere dall'anno 2012, e la applica in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014.
La base imponibile parte sempre dalla rendita catastale a cui si applica una rivalutazione “fissa” del 5% come avveniva per l’ICI. A questo importo si applica un moltiplicatore che avrà a seconda della categoria catastale come meglio indicato nell’articolo dedicato al Calcolo IMU (in genere 160 per le abitazioni ma scende per le altre categorie catastali).
Questo valore risultante è la base imponibile a cui applicare le aliquote IMU e le eventuali detrazioni di imposta.
Le aliquote IMU infatti sono sull’abitazione principale dello 0,40% con possibilità di incremento dello 0,6% e di riduzione dello 0,2% mentre per le unità locali diverse dalla principale sale allo 0,76% con la possibilità di aumentarle dell’1,06% e di ridurle dello 0,46%. Sarà possibile anche ridurre ulteriormente l’IMU fino allo 0,40% per gli immobili delle società soggette a Ires per le unità locali locate e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario.
Già dal 2012 è prevista anche la possibilità di detrarre 200 euro per l’abitazione principale che di fatto dovrebbe annullare l’incremento medio del tributo per colpa dei moltiplicatori applicati alla rendita catastale aggiornata e anche una detrazione aggiuntiva di 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni ma con un massimo di 400 euro. In caso di contitolarità della casa tra i coniugi inoltre va chiarito che la detrazione di 200 euro spetta 100 euro ciascuno, come anche nel caso dei figli. La detrazione per i figli è solo subordinata all’età e non al fatto che sia a carico fiscalmente.
In caso di separazione o divorzio viene chiarito inoltre che il pagamento dell’IMU al pari dell’ICI dovrà essere effettuato dal coniuge assegnatario dell’immmobile.
Il trattamento fiscale delle pertienze prevede che l’agevolazione fiscale su di esse è limitata ad una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7.
Se il fabbricato è inabilitabile o inagibile invece è stata prevista una riduzione della base imponibile pari al 50% previa presentazione della dichiarazione IMU a cui va allegata una perizia di un tecnico.
CODICE COMUNE BORGO A MOZZANO: B007
Categoria Catastale | Descrizione | Coefficiente | Aliquota | Codice F24 Comune | Codice F24 Stato | Note |
A/1, A/8, A/9 A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 |
immobili destinati ad abitazione principale | 4%° | 160 | 3912 | nel 2013 esente | |
C/2, C/6, C/7 |
Box auto e garage, magazzini, tettoiepertinenziali ad abitazioni principali |
4%° | 160 | 3912 |
nel 2013 esente |
|
A/1, A/8, A/9 A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 |
immobili non abitazione principale | 10%° | 160 | 3918 | 3919 | |
C/2, C/6, C/7 | Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali | 10%° | 160 | 3918 | 3919 | |
A/10 | Uffici | 10%° | 80 | 3918 | 3919 | |
da B/1 a B/8 | Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni | 10%° | 140 | 3918 | 3919 | |
C1 | Negozi | 10%° | 55 | 3918 | 3919 | |
C/3, C/4, C/5 | Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | 10%° | 140 | 3918 | 3919 | |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 |
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro. |
10%° | 60 | 3918 | 3919 | Nel 2013 ha subito modifiche |
D/5 |
Istituti di credito, cambio e assicurazioni | 10%° | 80 | 3918 | 3919 | Nel 2013 ha subito modifiche |
Aree fabbricabili
|
Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno |
10,6%° | 3916 | 3917 | ||
Terreni Agricoli |
Esenti in quanto l'Ente è comune classificato MONTANO |
Sono ESCLUSI dal pagamento dell'IMU:
L'abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.