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Si ricorda che il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato entro il 16 giugno per l'acconto ed entro il 16 dicembre per il saldo.
L'Amministrazione comunale, dall'anno 2011, ha disposto la cessazione del servizio di riscossione dell'imposta mediante concessionario.
L'Ufficio Tributi comunale, a partire dal versamento dell'acconto per il 2011, provvederà autonomamente alla riscossione dell'ICI direttamente su proprio C/C postale.
Occorre quindi prestare attenzione a non utilizzare i numeri di C/C già utilizzati per i pagamenti concernenti gli anni pregressi.
Nulla cambia, invece, per coloro che effettuano il pagamento mediante F 24.
A partire dall'anno in corso il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento sul C/C postale n. 8731599 intestato a "Comune di Borgo a Mozzano - Tributi - ICI"
(Codice IBAN: IT49B0760113700000008731599)
Coloro che intendono effettuare il pagamento dell'I.C.I. tramite F 24 devono indicare "B007" come Codice catastale del comune ed utilizzare i seguenti Codici tributo:
Approvate le tabelle dei valori ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.
A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento urbanistico, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno provvedere ad una completa revisione dei valori delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., con l'intenzione di fornire all'utenza un strumento di supporto per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e stabilire criteri oggettivi per l'attività di accertamento.
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 21 aprile 2009, ha infatti approvato la relazione, predisposta dal Servizio Assetto del Territorio, relativa alla “valutazione delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.”, contenente le tabelle di applicazione dei valori venali unitari per ogni ambito individuato dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico.
Per gli opportuni approfondimenti è possibile consultare l'apposita sezione predisposta dall'Ufficio Urbanistica, dove è possibile scaricare il testo della deliberazione e le relative tavole grafiche.
Accedi agli approfondimenti
Esenzione I.C.I. "abitazione principale"
Il D.L. 27 maggio 2008 n. 93 ha disposto l'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Per abitazione principale si deve intendere quella considerata tale ai sensi del D.Lgs 504/92, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con proprio regolamento.
Sono escluse dall'esenzione:
abitazioni signorili (categoria A/1);
ville (categoria A/8);
castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9);
Per tali immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992.
Hai ricevuto un avviso di accertamento I.C.I.??...
L'Ufficio Tributi ha appositamente predisposto una "Raccolta normativa inerente l'I.C.I. e le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme tributarie".
Scarica la Raccolta normativa
Si segnala che, a seguito delle rilevanti modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 in materia di tributi locali, il Consiglio Comunale, con delibera n. 14 del 4 aprile 2007, ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
Scarica il Regolamento
Dall'Agenzia delle Entrate...
Approvato il modello per la Dichiarazione I.C.I. 2009 (relativa all'anno di imposta 2008)
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2009 si è provveduto all’approvazione del Modello per la dichiarazione I.C.I. 2009 (relativa all'anno 2008). Occorre tuttavia ricordare che la dichiarazione I.C.I. non costituirà più un adempimento obbligatorio in tutti i casi di variazione della proprietà immobiliare, ma solo in alcune situazioni (poiché è entrato a regime il sistema di fruibilità dei dati catastali da parte dei Comuni di cui all'art. 37 comma 53 del D.L. n. 223/2006). In particolare la dichiarazione sarà dovuta in tutti i casi di variazione i cui riferimenti non potranno essere acquisiti direttamente attraverso la banca dati catastale, mentre non sarà necessaria in tutti i casi in cui la determinazione dell'imposta dipenderà da atti per i quali risultano applicabili le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n.463/1997, relativo al modello unico informatico. Al fine di agevolare i contribuenti nell'individuazione dei casi in cui la dichiarazione I.C.I. è effettivamente dovuta, il Decreto indica nelle istruzioni le ipotesi più ricorrenti. Nei casi dubbi, il contribuente potrà comunque rivolgersi all’ufficio tributi per evitare sanzioni nel caso in cui non adempia all'obbligo dichiarativo.
Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze...
Permane l’obbligo della Dichiarazione I.C.I.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2007), si è provveduto all’approvazione del Modello per la dichiarazione I.C.I. 2007 (relativa all'anno 2006). Con decorrenza 1° maggio, i contribuenti sono quindi ancora obbligati a presentare la dichiarazione I.C.I. relativamente agli immobili acquistati nel corso dell’anno 2006 e a quelli per i quali, durante lo stesso anno, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta o del soggetto obbligato al pagamento.
L’obbligo dichiarativo, eliminato sulla carta dal D.L. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), resta dunque ancora in vita!
Si segnala inoltre il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007), con cui si rende operativa la possibilità prevista dal Decreto Bersani di pagare l’I.C.I. attraverso il modello F24 e si diciplinano i termini e le modalità di liquidazione dell'I.C.I. in sede di dichiarazione dei redditi.