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Home > SUAP > Attività imprenditoriali > Moduli unificati e standardizzati per attività produttive e polizia amministrativa > Commercio in sede fissa al dettaglio (negozi di vicinato, supermercati, centri commerciali)

Esercizio di vicinato (negozio entro i 300 mq) nel settore alimentare

SCHEDA AGGIORNATA alla L.R. 62 del 23.11.2018 "Codice del Commercio"

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento attuativo, continua ad applicarsi, relativamente alle parti compatibili, il regolamento di attuazione della L.R. 28/2005, emanato con D.P.G.R. 15/R/2009.

 

Che cos'è

Un esercizio di vicinato nel settore alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a  notifica sanitaria ai fini della registrazione Reg. (CE) 852/2004  sull'igiene dei prodotti alimentari e del Reg.(CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.

L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso+dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018. 

 

Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l'esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per l’attività  di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018).

 

 

Requisiti

A chi è rivolto

Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)

  • l'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali

  • l’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006

Requisiti strutturali in dettaglio

  • disponibilità di locale con destinazione d'uso Tc - Terziario Commerciale
  • caratteristiche e dotazioni obbligatorie di cui al "regolamento edilizio comunale"

Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)

  • requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
  • mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) 

Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)

Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano

b) avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo della L.R. 62/2018 (la data prevista è il 13.6.2019), continua ad applicarsi, relativamente alle parti compatibili, il Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005, emanato con D.P.G.R. 15/R/2009.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

 

 

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore alimentare

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato (allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 26/03/2018), come proposta dallo stesso STAR
  • la  notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL. 

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

 

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990). 

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente  tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato
  • la  notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco. 

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

 

Esercizio di vicinato nel settore alimentare con vendita di prodotti specifici

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) se per lo svolgimento dell'attività di commercio in esercizio di vicinato siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, e quindi principalmente nel caso di  Vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale.

Effettuare un unico invio, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.

 

Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare 

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 47.100R, di quanto segue:

  • la comunicazione di subingresso

 

Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi 

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:

  • la comunicazione di subingresso
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

 

Cessazione di esercizio di vicinato nel settore alimentare

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio della comunicazione di cessazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.

 

Costi e modalità di pagamento

A favore del Comune di Borgo a Mozzano

Vedi pagina  Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore della Azienda USL Toscana Nordovest

Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva), relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato a "Azienda USL 4 Prato, gestione riscossioni", tramite uffici postali o sportelli Banca Cassa di Risparmio di Firenze, oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso Cassa Risparmio di Firenze con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509.

 

 

Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa di riferimento

D.Lgs. 59/2010, articolo 65, comma 1

DPR 151/2011, Allegato I, punto 69

D.Lgs. 144/1998, articolo 26, comma 5 

Regolamento 852/2004/CE

Regolamento 853/2004/CE

Legge Regione Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)

Regolamento regionale di attuazione DPRG 15/R/2009

 

 

Responsabile del Procedimento

Michela Citti
Telefono: 0583 820449
 

Allegati e documenti

Modulistica

 

Altre informazioni utili

 

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