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Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 (composta da un solo articolo ma da ben 749 commi), è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni).
La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai Comuni, ma si limita a disporre l’accorpamento delle precedenti entrate all’interno di una disciplina unitaria, mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti nello scorso anno.
Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale è costituito dallo spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel 2013, diviene invece nel 2014 un’imposta aggiuntiva all’IMU, con l’applicazione di regole del tutto analoghe a quelle previste per quest’ultima imposta.
Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da una parte dall’IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione principale) e dalla TASI (che invece si applicherà a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall’IMU) e, dall’altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal D.L. 102/2013, convertito in L. 133/2013.
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