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INFORMATIVA DEL SINDACO RIGUARDO AL DPCM 9.03.2020

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020, emanato in via precauzionale per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus, ha esteso le misure di cui all’art.1 del DPCM 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale prevedendo una serie di disposizioni che hanno una ricaduta effettiva, immediata e ancora più stringente anche sul territorio di Borgo a Mozzano.

L'obiettivo del decreto è ridurre la contagiosità del virus cercando di neutralizzare il picco dei contagi da Coronavirus per consentire al sistema sanitario di lavorare in maniera più efficace per il bene comune.

Il decreto ha forza di legge e quindi non sono previste ulteriori ordinanze da parte del Sindaco o del Comune.

Di seguito si riportano le principali disposizioni:

✅ Gli  SPOSTAMENTI: evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In caso di esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute è consentito uscire dalle zone a contenimento rafforzato, ma è necessario compilare il modulo fornito anche dalla Pubblica Sicurezza.

scarica il modulo di autocertificazione

ulteriori informazioni per gli spostamenti

✅ Le ATTIVITA’ SCOLASTICHE: Fino al 3 aprile sono sospese le attività scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, nido compreso.

✅ Le ATTIVITA’ SPORTIVE: Fino al 3 aprile sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed
Internazionali. 
Resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
	

 

✅ Le I CENTRI SPORTIVI: Fino al 3 aprile sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi.
	

 

✅ Le MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI e ATTIVITA’ CHE COMPORTANO AFFOLLAMENTO DI PERSONE: Fino al 3 aprile sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche'  gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'.
	

 

✅ Le ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell' attivita' in caso  di violazione;
	

 

✅ Le ATTIVITA’ COMMERCIALI sono consentite le attivita' commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalita'  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la distanza di almeno un metro  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
Nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonche'  gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilita'  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita'  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e' disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  e'  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro,  con  sanzione  della  sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
	

 

Tutte le disposizioni valgono anche per gli eventi promossi dai privati: è importante che anche gli organizzatori di convegni o manifestazioni annullino ciò che è in programma.

Per quanto riguarda il territorio comunale si segnala:

Si ricorda che il DPCM raccomanda espressamente ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Infine si ricorda che il DPCM 9 marzo 2020 prevede che sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L’Amministrazione comunale, per una corretta informazione, invita a seguire i canali ufficiali del Comune di Borgo a Mozzano, oltre alle pagine web informative dedicate dalla Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus) e dal Ministero della Salute ( http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp).

 

Resto a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento.

 

Il Sindaco

(10-03-2020)

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