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Definizione agevolata I.C.I.


Il Consiglio Comunale, nella seduta del 22 febbraio, ha approvato il Regolamento comunale per la disciplina della definizione agevolata dei rapporti tributari relativi alle annualità pregresse concernenti l’I.C.I., in altri termini si tratta dell’introduzione di una procedura agevolata per l’emersione di quelle che, nel linguaggio comune, vengono definite “case fantasma”. Non si tratta affatto di un provvedimento tecnico destinato agli addetti ai lavori, quanto piuttosto dell’avvio di un’operazione di emersione spontanea di situazioni che, fino ad oggi, hanno determinato fenomeni di evasione sia di imposte nazionali che locali.

Ad accorgersi dell’importanza della posta in gioco è stata anzitutto l’Amministrazione centrale che, già nel 2004, aveva introdotto con la Legge 311/2004, un’apposita procedura (che richiedeva la diretta collaborazione dei comuni) per l’emersione degli immobili non dichiarati in catasto ovvero di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

Il legislatore nazionale è poi tornato ad interessarsi della questione con il D.L. 78/2010, con il quale è stata data la possibilità ai possessori di immobili aventi le caratteristiche sopra descritte, di regolarizzare la propria posizione catastale entro il 31 dicembre 2010 (prorogato dal Decreto milleproroghe al 30 aprile 2011), termine oltre il quale l’Agenzia del Territorio avvierà gli accertamenti di competenza per l’accatastamento d’ufficio con oneri (spesso consistenti) a carico del contribuente.

In tale quadro normativo si inserisce l’intervento regolamentare del comune di Borgo a Mozzano. La volontà è chiara: consentire al cittadino di procedere all’aggiornamento catastale dei propri immobili evitando non solo le procedure sanzionatorie previste dalla normativa nazionale, ma soprattutto senza incorrere nelle gravose sanzioni conseguenti al recupero dell’ Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

La procedura di definizione agevolata consentirà infatti, una volta depositati all’Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento catastale (DOCFA), di regolarizzare la propria posizione I.C.I. per le annualità ancora passibili di accertamento, mediante il semplice versamento dell’imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o della maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente) calcolata applicando l’aliquota vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.

Il vantaggio è evidente: sanare la posizione catastale degli immobili posseduti limitandosi al pagamento di quanto si sarebbe già dovuto pagare a titolo di I.C.I. se l’aggiornamento catastale fosse stato completato nei termini prescritti.

Non si tratta di un’agevolazione di poco conto se consideriamo che, alla luce delle novità introdotte dal già citato D.L. 78/2010, anche per il trasferimento di proprietà di un immobile, è necessaria la verifica preliminare della conformità allo stato di fatto dei dati catastali.

Tra le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale ad introdurre una procedura agevolata c’è la constatazione che le incongruenze catastali scaturiscono frequentemente da inadempienze non riconducibili a comportamenti elusivi dei soggetti passivi d’imposta (dato che le disposizioni normative e regolamentari vigenti  in materia di aggiornamento catastale presentano oggettive difficoltà di interpretazione), oltre al fatto che l’adesione spontanea dei contribuenti consentirà all’amministrazione di reperire, anche per effetto dell’ampliamento della base imponibile, ulteriori entrate pluriennali da impiegare per il conseguimento degli obiettivi di mandato.

Non va infine dimenticato che l’allineamento catastale conseguente la regolarizzazione spontanea permetterà all’ente di definire una corretta inventariazione del patrimonio immobiliare privato, determinante ai fini di un’equa e corretta applicazione delle imposte locali che saranno introdotte con i decreti relativi al federalismo municipale di ormai prossima introduzione.

Il termine per la regolarizzazione spontanea è fissato al 31 ottobre 2011. Decorso tale termine l’Ente, in collaborazione con l’Agenzia del Territorio, avvierà le procedure previste dalla normativa vigente per il recupero delle imposte evase riferibili ad immobili mai dichiarati ovvero con classamenti incoerenti, naturalmente con addebito delle spese da parte del Catasto, nonché di sanzioni e interessi con riferimento alle imposte locali.

Si raccomanda quindi di rivolgersi con sollecitudine ai professionisti abilitati allo svolgimento delle procedure catastali per verificare la reale situazione degli immobili posseduti, al fine di avviare le eventuali pratiche di aggiornamento. Presso l’Ufficio tributi comunale sarà poi possibile sanare anche la posizione tributaria con la semplice sottoscrizione di apposito modello redatto direttamente dal personale d’ufficio e la consegna delle ricevute di versamento.

 

Per approfondimenti circa le modalità di adesione alla definizione agevolata visita l'area dedicata.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine dedicate alla individuazione dei fabbricati non dichiarati sul sito dell'Agenzia del Territorio.


A cura del Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Lino Paoli


(5-05-2011)

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