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Taglio e/o potatura delle piante e delle ramaglie che protendono verso la sede stradale o che sono secche, cadute o in procinto di cadere, creando potenziale pericolo alla circolazione

 
SERVIZIO N. 6  GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Geom. Mario Gertoux
Tel. 0583/82041 -  820450 – 820447 – Fax 0583/820459
 e-mail: posta@comune.borgoamozzano.lucca.it

Ordinanza n.    ___ del _____________

IL SINDACO

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato dal personale del Servizio n. 6 – Gestione del Territorio del Comune di Borgo a Mozzano e constatato lo stato di fatto di terreni di proprietà privata con presenza di piantagioni confinanti con strade comunali e vicinali di uso pubblico nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano;
CONSIDERATO CHE costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale,  la presenza di:
- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade,  con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
-piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del  sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
RILEVATO CHE il comma 1 lett. a) dell’ Art. 15 del Codice della Strada recita:
1)Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e
 gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
PRESO ATTO tali situazione può inoltre contribuire a favorire il verificarsi delle situazioni di intralcio e/o pericolosità alla libera circolazione sulla sede stradale in occasione di eventi atmosferici particolarmente avversi;
VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;
VISTI gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D. Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
RILEVATA  la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade comunali e vicinali nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l’Art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

che tutti i proprietari (o parimenti responsabili ai sensi di legge ai fini della presente) di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade comunali e vicinali di uso pubblico situati nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano, nell’ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada dovranno provvedere  all’eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, mediante la realizzazione dei seguenti interventi:
1)Taglio e/o potatura delle piante e delle ramaglie che protendono verso la sede stradale o che sono secche, cadute o in procinto di cadere, creando potenziale pericolo alla circolazione;
Gli interventi di cui al punto 1) di messa in sicurezza, adeguamento dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del comune.

DISPONE

- 2) Che siano ordinariamente adottate, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle strade pubbliche e di uso pubblico e delle relative fasce di rispetto,  tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi, quali ad esempio:
a. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
b. Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
c. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
d. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- Gli interventi di cui al punto 2) consistenti nella manutenzione delle piantagioni e/o vegetazione poste su fondi confinanti con strade comunali dovranno essere eseguiti secondo le naturali esigenze di crescita e sviluppo della vegetazione e nel rispetto delle vigenti norme in materia forestale, fatto salvo quanto espressamente ricondotto al Codice della Strada;
DISPONE INOLTRE
Tutti gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto nella presente ordinanza.
- Gli interventi dovranno essere realizzati senza arrecare alcun pregiudizio né danno alle altre proprietà finitime o circolazione stradale;

Scaduto il suddetto termine e comunque in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si procederà, senza ulteriore avviso all’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’articolo 29 e dall’articolo 211 del Codice della Strada, nonché all’attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Ove i proprietari non provvedano, nei termini indicati, all’esecuzione di quanto ordinato, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente all’esecuzione delle opere necessarie, con recupero, nei confronti del proprietario stesso, delle spese sostenute e anticipate nella forma e con i privilegi fiscali ai sensi di legge e senza pregiudizio dell’eventuale azione penale;
Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di legge.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
Della presente ordinanza sarà data notizia agli organi di informazione locali, e copia della stessa sarà diffusa anche in locali pubblici o altri luoghi di interesse generale nelle frazioni comunali,  al fine di garantirne la massima diffusione.
Copia della presente Ordinanza sarà inoltre trasmessa al Servizio n. 6 Gestione del Territorio nonché per i controlli e i successivi adempimenti di competenza alla Struttura Unica di Polizia Municipale ed agli Uffici del Distaccamento di P.M. del Comune di Borgo a Mozzano
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. comunica che:
Responsabili del Procedimento di cui al presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, sono il Geom. Mario Gertoux, in qualità di Responsabile del Servizio Gestione del Territorio ed  il Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale Media Valle del Serchio o persona a tal fine individuata secondo l’organizzazione del Servizio stesso;
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, in prima istanza, in via gerarchica al Prefetto di Lucca nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione (Legge n.1034/1971), o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica (D.P.R. n. 1199/1971).
RICORDA CHE
in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
RAMMENTA ALTRESI’
il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.
Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Gestione del Territorio tel. n. 0583/820408-46-44-50-68

Borgo a Mozzano, lì  __________________
                                                                                                    IL SINDACO
                                                                                             Dr. Francesco Poggi

(27-02-2013)

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